IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e  in  particolare  l'art.  6,
comma 9: 
    «Gli statuti e i regolamenti  di  ateneo  sono  deliberati  dagli
organi  competenti  dell'universita'  a  maggioranza   assoluta   dei
componenti. Essi sono trasmessi al Ministro  che,  entro  il  termine
perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di  legittimita'
e di merito nella forma  della  richiesta  motivata  di  riesame.  In
assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.»; 
  Richiamato lo Statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Trieste,
emanato con decreto rettorale del 13 marzo 2012, n. 261 e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile  2012  e  in  particolare
l'art. 41 relativo alla revisione  dello  Statuto,  il  cui  comma  4
prevede: 
    «Le modifiche allo Statuto sono approvate dal  Senato  Accademico
col voto favorevole di due terzi dei componenti, acquisito il  parere
del Consiglio degli Studenti e su parere conforme  del  Consiglio  di
Amministrazione, espressi a maggioranza assoluta dei componenti»; 
  Richiamato  l'avviso  di  proposta  di  modifica   dello   Statuto,
pubblicato nell'albo ufficiale di Ateneo il 17 ottobre 2016, ai sensi
dell'art. 41, comma 3 dello Statuto, relativo alla modifica del comma
1 dell'art. 32 dello Statuto con l'inserimento del  seguente  periodo
finale: 
    «Per i corsi di studio interateneo le modalita' di  costituzione,
composizione e durata degli organi sono disciplinate  dalle  relative
convenzioni istitutive.»; 
  Acquisito il parere conforme del consiglio di  amministrazione  del
27 ottobre 2016; 
  Acquisito il parere favorevole del Consiglio degli studenti del  28
novembre 2016; 
  Richiamata la deliberazione del Senato accademico del  14  dicembre
2016 che ha approvato la modifica del comma  1,  dell'art.  32  dello
Statuto; 
  Richiamata la nota rettorale prot. n. 43039 del 23 dicembre 2016 di
trasmissione al Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e  della
ricerca delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione  del  27
ottobre 2016 e del Senato Accademico del 14 dicembre 2017; 
  Preso  atto  che  con  nota  del  23  febbraio  2017  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  non  ha  formulato
osservazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Di emanare la modifica all'art. 32,  comma  1,  dello  Statuto  che
viene cosi' riformulato: 
 
                              «Art. 32 
 
 
                    Consiglio di corso di studio 
 
  1.  Per  ogni  corso  di  studio   puo'   essere   istituito,   con
deliberazione consiliare dei dipartimenti  interessati,  un  relativo
consiglio. Il medesimo consiglio puo' operare per una  pluralita'  di
corsi di studio. Per i corsi di studio interateneo  le  modalita'  di
costituzione, composizione e durata degli  organi  sono  disciplinate
dalle relative convenzioni istitutive».